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Nome localizzato non definito: Documento presentato in VII Commissione Istruzione del Senato
pubblicato da: Stella Oct 28, 2009 - 10:09 PM
Documento presentato alla VII Commissione Istruzione del Senato nell’audizione del 28/10/2009
I C.I.P., Comitati Insegnanti Precari, pur apprezzando i miglioramenti apportati successivamente alla discussione alla Camera del Decreto Legge n.134 del 25/09/2009 che istituisce i cosiddetti contratti di disponibilità; miglioramenti riguardo l’estensione della platea dei beneficiari (richiesta avanzata dal CIP in sede di audizione presso l’XI Commissione Lavoro della Camera), la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di contratto a tempo indeterminato (richiesta che il CIP avanza dal 2003), al ripensamento inerente l’articolo 1 del decreto dove si ristabilisce la possibilità di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie ad esaurimento, confermano la loro opposizione di principio a questa legge che non interviene su quella che è una vera e propria “emergenza istruzione” del Paese.
Questo decreto, e la sua conversione in legge, si limitano ad erogare un reddito di sussistenza ad una parte dei precari, solo per i prossimi 8 o 12 mesi, non garantendo loro l’attesa assunzione a tempo indeterminato dopo vari decenni di precarizzazione. I molti docenti rimasti senza lavoro dovrebbero accontentarsi di uno spezzone di supplenza oppure della miserevole indennità di disoccupazione, senza considerare che l’indennità stessa verrà erogata a quelle persone che già ne avrebbero avuto diritto avendo maturato i requisiti di servizio necessari; in conclusione ciò che viene erogato esisteva già e nessuna risorsa aggiuntiva viene messa in campo.
A questo importo dovrebbe aggiungersi il sostegno regionale. Tra i vantaggi strombazzati dal governo c’è il diritto al punteggio in graduatoria. Mentre si garantisce ciò, con assoluta malafede, lo stesso ministro continua ad annunciare il varo di un nuovo sistema di reclutamento e di una nuova graduatoria regionale che sostituirà quelle vigenti, se non la chiamata diretta da parte dai D.S., avulsa da criteri di priorità e trasparenza. Prendiamo atto, quindi, che anche in occasione della conversione di questo decreto il governo continua a non rispondere in merito ad un piano di assunzione e quindi di esaurimento delle graduatorie dei docenti precari.
I CIP respingono e si oppongono alla politica dei tagli all’istruzione pubblica messi in atto dai ministri Tremonti e Gelmini che si stanno rivelando sempre più insostenibili. Tagli non solo occupazionali di docenti e personale tecnico ed amministrativo ma anche di tempo scuola, di interi istituti, di classi, con l’aumento abnorme del numero degli alunni in quelle restanti, del supporto agli studenti diversamente abili, delle risorse per la didattica ordinaria, della sicurezza degli edifici, della dotazione strumentale, dei generi di prima necessità e di tutto quanto contribuisce a procurare efficacia e qualità alla funzione educativa e formativa.
In questa denuncia la voce dei precari non è più isolata: da più scuole d’Italia si leva il grido di allarme dei presidi che non sono in grado di garantire neanche i servizi essenziali e devono richiedere contributi alle famiglie che si stanno configurando, sempre di più, come una vera e propria tassa obbligatoria e non una contribuzione volontaria.
Sebbene i C.I.P. abbiano apprezzato alcuni fattori di novità introdotti nell’ultima stesura del decreto 134/09 , non possono non rilevare la sua intempestività, inadeguatezza e incompletezza ancor più evidenti alla luce dei disastri normativi, finanziari e gestionali ascrivibili all’attuale esecutivo.
Nello specifico, si contestano i seguenti punti di criticità del Decreto Legge n.134 del 25/09/09:
1. l’aggiunta, indicata nel comma 1,alla legge n.124/99, nonostante la sua parziale riformulazione, continua a violare gli orientamenti comunitari in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28/06/99 pubblicata il 10.07.99 sulla G.U. delle Comunità Europee, alle clausole nn.1-2-3-4-5-8. Inoltre, contraddice la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee – sez.II – sent.13/09/2007 in Causa C-307/05, che ha evidenziato il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego (Cass. 7617/2001 del 5/6/2001); la clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28/06/1999, 1999/70/CE) impedisce la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e dispone quanto segue: “…i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistono ragioni oggettive”. Infine, determina una grave e inaccettabile sperequazione di trattamento rispetto agli IRC per i quali l’art.7 della L.831 del 28/7/61 prevede il beneficio di aumenti periodici della retribuzione collegati alla anzianità di servizio che, inspiegabilmente, non sono estesi al resto del corpo docente precario. Infatti, il succitato art.7 testualmente recita: “Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all’insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra”. Inoltre, la Legge 11/07/1980 n.312 all’art. 53 stabilisce anche che agli IRC, dopo quattro anni d’insegnamento, si applichi una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80 per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo. Ciò determina un’ingiustificata disparità di trattamento economico tra i docenti di religione e il resto degli insegnanti precari, con conseguente violazione degli artt. 2099 c.c. e 36 della Costituzione. Tutto ciò, inoltre, è in aperto contrasto con quanto stabilito dall’art.97 della Costituzione (che impone alla P.A. un comportamento connotato da imparzialità), dall’art.3 della Costituzione, nonché dal D.Lg.vo 9/7/03 n.216 che, attuando la Direttiva CE 200/78, ha sancito la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
2. il comma 3 è vago e lacunoso. Non tiene conto delle differenze tra le regioni che si sono rese disponibili e quelle che non intendono intervenire a favore dei precari della scuola. Non chiarisce per quali tipologie di incarichi saranno impiegati tali precari e quali garanzie vengano date loro circa l’adeguatezza degli incarichi regionali allo status professionale degli aventi diritto. Non stabilisce come saranno retribuiti e per cosa. Se cumuleranno un reddito pari, inferiore o superiore a quello spettante ai colleghi incaricati nella scuola;
3. il comma 4, lì dove puntualizza che “la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento” lascia sottintendere la validità del servizio solo per l’attribuzione del punteggio senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio sia in prospettiva retributiva sia per la futura ricostruzione della carriera. Cosa di per sé grave ed inaccettabile, perché motivo di ulteriore iniquità e sperequazione tra gli stessi lavoratori precari.
I C.I.P. fanno notare che la pseudo risoluzione prospettata dalla ministra Gelmini rende evidente, ancora una volta, la sua assoluta inadeguatezza a ricoprire questa funzione. Le misure tampone della Gelmini, infatti, sono tardive, insensate e inadeguate. Fatte per non “turbare” il ministro delle finanze, al quale la stessa non osa neanche rivolgersi, preferendo riciclare risorse dei lavoratori, integrate con l’obolo di buona volontà di talune regioni.
I C.I.P., alla luce di tutto ciò e degli altri disastri prodotti in questi primi diciotto mesi di governo, ritengono che il dicastero dell’Istruzione abbia bisogno di un ministro di maggior peso politico, autorevolezza, competenza, credibilità, esperienza, cultura amministrativa, intelligenza e coraggio. Ma che sia anche indenne dal livore verso la pubblica amministrazione, dalla belluina furia distruttiva verso la scuola statale e dall’accanimento preconcetto nei confronti della categoria degli insegnanti, precari e non.
Roma, 28/10/2009 C.I.P Direttivo Nazionale
Nella tavola sinottica che segue sono sottolineate le parti di cui si chiede l’abrogazione, sono in corsivo parti di cui si chiede l’aggiunta:
DL 134/09 Salva-precari
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Testo del decreto con le modifiche apportate alla Camera Art.1
All'art.4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente: "14bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,2,3 in quanto necessari per garantire la costante erogazione del sistema scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato <u>solo nel caso di immissioni in ruolo</u>, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'art. 1 comma 605 lettera c, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni"
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Testo del decreto con le modifiche C.I.P. Art.1 All'art.4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente: "14bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,2,3 in quanto necessari per garantire la costante erogazione del sistema scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'art. 1 comma 605 lettera c, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni" e consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. |
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4. Al personale di cui ai comma 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai <u>soli</u> fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
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4. Al personale di cui ai comma 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Al personale di cui ai comma 2 e 3 viene riconosciuto l’intero anno scolastico come anno di servizio a tutti gli effetti di legge ai fini della maturazione di anzianità e del calcolo dei contributi figurativi ai fini pensionistici.
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<u>4.1. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010. </u> |
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Non si fa alcun riferimento alla stabilizzazione, proprio in virtù della normativa comunitaria, ovvero la direttiva della Comunità Europea del 28 giugno 1999 n. 1199/70/CE che vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo determinato. Le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, del 134 settembre 2007 su procedimento C. 307/2005 confermano tale indirizzo e sanzionano l'Italia condannando al risarcimento spese e alla trasformazione del contratto di lavoro.
Il personale docente e ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 20 ottobre 2009 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9, dell'art. 64 della 6 agosto 2008, n. 133.
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