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Nome localizzato non definito: I giudici ora danno gli scatti ai precari

pubblicato da:  Stella Feb 02, 2010 - 04:02 PM

 I giudici ora danno gli scatti ai precari

insegnanti in carriera


Dopo il caso del tribunale di Livorno, è una raffica di ricorsi

Dopo i docenti di religione, aumenti retributivi anche a tutti gli altri precari della scuola. Se faranno ricorso e se troveranno un giudice come quello del tribunale di Livorno, che ha riconosciuto il diritto agli scatti d'anzianità anche ai precari della scuola. Al loro ricorso, patrocinato dal sindacato Unicobas, stanno per aggiungersene molti altri nei vari distretti giudiziari d'Italia.

Secondo un comunicato della Flcgil, ad esempio, un primo ricorso è già stato presentato ma sono alle porte altre migliaia, dopo che le relative conciliazioni in sede di ispettorato del lavoro hanno tutte avuto esito negativo. Per giustificare il proprio rifiuto a riconoscere gli scatti d'anzianità ai precari della scuola, il ministero, convenuto in giudizio, ha eccepito l'assenza di una specifica disposizione contrattuale, ma il giudice livornese ha osservato che la contrattazione non può porsi in contrasto con l'imperatività di cui godono le norme della Costituzione repubblicana e che la mancata previsione degli scatti non impedisce di riconoscerli in base ai principi generali dell'ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti negli art. 3 e 36 della nostra Costituzione. La sentenza livornese, pubblicata lo scorso 13 gennaio, ha affermato il principio secondo cui non devono esserci differenze retributive tra soggetti che esplicano la stessa funzione, alle stesse condizioni e alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. E pertanto se il personale a tempo indeterminato ha diritto alla progressione economica, che oggi si sviluppa per gradoni successivi in corrispondenza di determinate anzianità di servizio reso senza demerito, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al personale non di ruolo che presta identica attività lavorativa. Moltissimi precari della scuola, osserva il tribunale, pur assunti con una serie successiva di contratti, di fatto svolgono la loro attività continuativamente, senza mai vedersi riconosciuto il diritto ad uno scatto retributivo, contrariamente ai colleghi assunti a tempo indeterminato, che ne godono regolarmente. Tale situazione, già contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, è pure palesemente in contrasto con la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.07. La sentenza aveva riconosciuto a una lavoratrice spagnola, precaria per 12 anni, il diritto agli scatti d'anzianità, ancorché vietati da una specifica norma dal legislatore iberico. Secondo la corte, il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione tra lavoratori sono ormai parte del diritto comunitario, così radicata e costitutiva da prevalere anche sulle eventuali norme non conformi degli ordinamenti nazionali. Per altro, il principio di non discriminazione è presente nel nostro ordinamento ed è contenuto nell'art. 6 del d.l.vo n. 368/2001, che recepisce una direttiva europea. Principio di non discriminazione, che, a ben leggere il ccncontratto del personale della scuola, si può trovare anche lì. Descrivendo agli artt. 77 e 79 la struttura della retribuzione, esso stabilisce, infatti, che il trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali al compimento di determinate anzianità spetta «al personale scolastico». A tutto il personale scolastico, dunque, poiché il contratto non distingue tra quello assunto a tempo indeterminato e determinato.

Foot notes: ItaliaOggi Azienda Scuola 2/02/2010
 

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